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Legislazione armi da taglio

 Legislazione armi da taglio in italia, facciamo chiarezza.
Vedo che c'e' molta confusione circa la legislazione riguardo alle armi da taglio.
Purtroppo la cosa e' alimentata anche dal fatto che tale legislazione e' poco chiara, spesso auto contraddittoria e mostruosamente lacunosa.
E' basata a tutt'oggi su un criterio prettamente medievale-rinascimentale che e' la naturale destinazione all'offesa alla persona. Cosa che palesemente non sta ne' in cielo ne' in terra, altrimenti persino una pietra scheggiata andrebbe considerata un'arma.
Ma veniamo al dunque.
Prima di tutto esistono quattro condizioni di base che vanno regolamentate:

1) L'acquisto
2) La detenzione
3) Il porto
4) Il trasporto.

La differenza tra porto e trasporto sta nella pronta disponibilita' dell'oggetto in questione.

Esistono poi due categorie:

A) Le armi bianche propriamente dette
B) Gli oggetti atti all'offesa o armi improprie.

La legge italiana definisce armi bianche tutte quelle la cui naturale destinazione e' l'offesa alla persona.
Sono oggetti atti all'offesa tutti quegli oggetti che sono principalmente utensili o attrezzi sportivi, ma che ovviamente per le loro caratteristiche costituiscono un buon sistema per nuocere al prossimo.

In generale appartengono alla categoria A):

- Spade originali (affilate o meno che siano)
- Repliche di spade affilate
- Pugnali
- coltelli automatici
- mazze

Rientrano invece nella categoria B)
- repliche di spade prive di filo
- repliche di pugnali privi di filo
- coltelli di qualsivoglia genere purche' non automatici
- asce e accette
- cacciaviti
- piedi di porco
- tondini di ferro
- lame sportive (fioretti, spade e sciabole)
ecc...

La differenza tra un pugnale e un coltello e' che il primo e' dotato di lama a doppio filo.

Perche' le spade originali, anche non affilate, son considerate armi proprie?
Per lo stupido criterio legislativo: esse vennero costruite con l'offesa alla persona come obiettivo, pertanto sono armi.
Una replica identica in tutto e per tutto costruita oggi priva di filo e intesa per collezione non e' arma.
Stupido?
Potete scommetterci, ma non sta scritto da nessuna parte che la legge risponde al buon senso. La legge e' legge, punto e basta.

Ma proseguiamo.
Tutti gli oggetti della categoria A) sono sottoposti al seguente regime per quanto riguarda la regolamentazione delle 4 condizioni succitate:

1) e' necessario un titolo di Pubblica Sicurezza. Porto d'armi, Nulla Osta o altro.
2) e' necessaria la denuncia presso l'ufficio di Pubblica Sicurezza (commissariato, staz. carabinieri o altro) territorialmente competente nel piu' breve tempo possibile dall'acquisto.
3) e' sempre e comunque proibito.
4) e' consentito con un titolo di porto d'armi. In caso di acquisto con Nulla Osta questo vale anche da titolo per il trasporto una tantum dal negozio a casa lungo il tragitto piu' breve ragionevolmente seguibile (vale a dire che se acquisto a Roma e abito a Milano e mi trovano a Firenze con una spada nessun problema, ma se mi trovano a Napoli potrebbero sollevare obiezioni fondate).

Per gli oggetti della categoria B) invece vale il seguente regime:

1) Sono liberamente acquistabili sempre e comunque.
2) sono liberamente detenibili sempre e comunque.
3) Ne e' consentito il porto senza alcun titolo per giustificato motivo (se sono un idraulico e ho una chiave inglese in tasca mentre sto andando a riparare un lavandino nessuno ha nulla da dire. Se ho una chiave inglese in tasca alla manifestazione di Rifondazione in Piazza del Duomo qualcuno potrebbe sollevare piu' di un'obiezione fondata. Se ho una roncola in cintura in mezzo al mio campo nessuno dice niente. Se ho una roncola in cintura mentre entro in Palazzo di Giustizia...).
4) Sono liberamente trasportabili sempre e comunque.

Ora, fin qui e' abbastanza facile, ma ci sono alcuni oggetti che recentemente hanno cambiato "categoria".
La legge non e' cambiata, ma cambia il ruolo che tali oggetti assumono all'interno della stessa.
Le katane, per esempio, dietro diretto interessamento delle federazioni italiane di kenjutsu e battodo sono state spostate nella categoria B) in quanto strumenti sportivi. Si e' riconosciuta in sostanza la ridottissima pericolosita' sociale delle stesse, e il fatto che ormai, nel XXI secolo, tali lame sono usate solo per scopo sportivo o di studio.

Una nota esplicativa: la legge non e' stata cambiata. E' stato cambiato il modo in cui alcune questure la interpretano. Questo puo' dare adito a diversi problemi. Purtroppo, come al solito, la legge italiana non brilla per chiarezza.

Una recente interrogazione parlamentare riguardo allo scempio che la legge attuale ha perpetrato nel patrimonio di armi storiche italiano potrebbe portare in breve tempo a una riconsiderazione di tutta la categoria.

Purtroppo la frammentazione e scarsa cooperazione delle scuole di arti marziali occidentali fa si' che non si veda in un prossimo futuro il riconoscimento di repliche di spade occidentali affilate come strumenti sportivi e di studio come e' accaduto per le katane.
Ma non e' detto che con il diffondersi delle rievocazioni storiche a livello serio e dello studio della spada medievale questo non cambi in futuro.
Last edited by Marco D.

COSA DICE LA LEGGE ITALIANA
Per quanto riguarda la legge si può affermare che le riproduzioni di spade, visto la destinazione d’uso e in quanto prive di taglio e con punta arrotondata non affilata, non siano da considerarsi armi proprie ai sensi dell’ Art. 45 della legge del 18.6.1931 n° 773 (G.U. 26.6.1940 n° 149), approvato con R.D. 6 maggio 1940, n° 635 (G.U. 26-6-1940, n° 149 Suppl. ord.) che cita quanto segue:
§3 - Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n° 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n° 635 (G.U. 26-6-1940, n° 149 Suppl. ord.) (30)
Art. 45. Per gli effetti dell’ art. 30 della legge, sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, sportivo, industriale e simili.
E inoltre anche in riferimento all’art. 5 della legge n° 36 del 21.02.1990 il quale dice che le armi antiche inidonee a recare offesa perchè prive del taglio e della punta si possono detenere senza licenza e senza autorizzazione.
Esse sono tuttavia da considerarsi armi improprie (come lo è qualsiasi altro oggetto atto ad offendere come ad esempio un martello o un cacciavite) e pertanto il porto (e anche il trasporto) fuori della propria abitazione senza un giustificato motivo è vietato.
QUINDI NIENTE LAME AFFILATE E LE PUNTE ARROTONDATE

 Manifestazioni rievocative con armi
Il problema dell' uso di armi antiche nel corso di manifestazioni storico-rievocative non è di facile soluzione perché, di fronte al silenzio della legge, si sono stratificate nella mente dei burocrati informazioni più vicine alle leggende metropolitane che alla realtà normativa. Vediamo quindi di analizzare il problema in base al diritto ed al buon senso, visto che essi devono possibilmente concordare. Gli oggetti che è necessario usare (in senso lato, nel senso di portare, esibire, impiegare in modo dimostrativo, ecc.) in una manifestazione possono essere ricompresi nelle seguenti categorie:
- armi bianche difensive come armature, scudi e cimieri che sono oggetti irrilevanti per il diritto.
- simulacri di armi non idonei ad essere usati per la destinazione dell'arma riprodotta, quali spade e lance di legno, fucili di plastica, archi e balestre non tendibili, mazzafrusti con palle di sostanza leggera, ecc. Anche questi sono oggetti irrilevanti per il diritto, salvo che in rapporto alla norma sul loro porto in manifestazioni pubbliche.
- armi bianche antiche (lance, alabarde, spade, pugnali, mazze ferrate).
- armi bianche riproduzioni di armi antiche.
- armi da fuoco antiche funzionanti.
- armi da fuoco antiche non funzionanti.
- armi da fuoco moderne (ad es. fucili di ordinanza della Iª G.M.)
- riproduzioni moderne di armi da fuoco antiche.
- armi prodotte o modificate per sparare a salve.
- artiglierie ad avancarica.
Le norme di riferimento sono quelle che vietano il porto di certi tipi di armi in modo assoluto (spade, mazze, pugnali, ecc.) oppure solo con licenza (armi antiche e moderne da fuoco, ecc.) oppure che lo consentono ma solo per giustificato motivo (coltelli, archi, balestre, ecc. rientranti nella categoria delle cosiddette armi improprie). Vanno poi tenute presenti le norme che vietano di fare esplosioni pericolose o di sparare in occasioni di riunioni di folla se non a distanza di sicurezza da essa e di portare armi proprie e improprie nelle riunioni pubbliche. A questo punto occorre richiedere all'interprete della legge un piccolo sforzo intellettivo e rispondere alla domanda "ma se è vietato portare in una manifestazione ogni oggetto che può offendere, dal temperino, al martello, al bastone, come è possibile che purtuttavia vengano organizzate sfilate di persone armate come soldati antichi?" È evidente che la realtà precede il diritto e che una spiegazione ci deve essere. La spiegazione sta nel fatto che quando il legislatore ha usato il termine "portare" intendeva usare una parola sintetica per indicare la condotta di chi esce di casa con uno strumento potenzialmente offensivo accettando la possibilità di usarlo a tale scopo; se un tizio si veste come Sandokan con lo yatagan nella fusciacca ed esce sulla pubblica via, può darsi che voglia solo fare lo spiritoso, ma non è escluso che combini dei guai e quindi egli "porta" a tutti gli effetti un'arma. Ma il figurante che si veste da milite romano e sfila inquadrato nel corso di una manifestazione non "porta" l'arma nel senso sopraddetto perché è esclusa ogni sua intenzione di usarla come arma; egli la trasporta su di sé al fine di esibizione e in una situazione di assoluto controllo da parte delle autorità e neppure si immagine l'ipotesi di usarla ad altri fini. Inoltre la disposizione è rivolta a vietare agli spettatori di una manifestazione pubblica di avere armi con sé, ma non è certo rivolta a vietare che gli organizzatori della manifestazione abbiano armi; altrimenti non si potrebbero mai tenere le Fiere e mostre di armi ove espositori espongono armi! Quindi la risposta alla domanda è che in una manifestazione rievocativa si possono portare armi bianche, proprie e improprie e persino le armi bianche per cui vi è il divieto assoluto di porto, perché non si è di fronte ad un porto nel senso voluto dalla legge, ma ad una controllata esibizione in situazioni che escludono ogni impiego lesivo dell'oggetto. Questa interpretazione un po' sottile, che adatta il diritto alla realtà, è resa necessaria dal sopravvivere di norme anacronistiche che avevano già perduto ogni senso un secolo fa. L'Italia insiste a sottoporre a controllo di PS le armi bianche solo perché l'ottusità dei burocrati non riesce a superare gli schemi ottocenteschi ed a comprendere che non vi alcuna differenza di pericolosità tra un coltello tipo Rambo o da macellaio ed un pugnale e che sono almeno due secoli che nessun civile viene ucciso con una alabarda in Europa! Per quanto concerne il porto di armi da fuoco, nessun problema vi è per il porto di simulacri di fucili e pistole o di armi vere rese irreversibilmente inerti o di armi a salve, in quanto trattasi di oggetti irrilevanti per il diritto. Allo sparo di fucili e pistole a salve non si deve neppure applicare la norma che vieta spari in vicinanza della folla in quanto si tratta di spari per definizione non pericolosi, ma è disposizione che raccomando di osservare comunque per due motivi: perché un incidente è sempre possibile e perché spari improvvisi potrebbero provocare situazioni di panico fra la folla, oltremodo pericolose. Resta quindi il problema dell'uso in manifestazioni di armi da fuoco efficienti rispetto a cui la legge prescrive che possono essere portate o trasportate solo in forza di una autorizzazione di PS, sia per evitare incidenti, sia per evitare che vengano rubate. A stretto rigore per portare un fucile, anche se scarico, il portatore dovrebbe essere munito di una licenza di porto di fucile per caccia o per tiro a volo. Non potrebbe portarla in una manifestazione pubblica, ma vale quanto detto sopra circa la nozione di porto. In casi in cui fosse proprio indispensabile utilizzare queste armi e farle esibire da persone non munite di una licenza di porto, si potrebbe usare l'artificio di renderle provvisoriamente inerti oppure di togliere una parte essenziale; ma è cosa da concordare con la questura locale. Un problema del tutto particolare è rappresentato dallo sparo a salve di artiglierie, di mortaretti oppure di trombini o pistoni (famosi quelli di Badia Calavena nei monti Lessini, costituiti da un pesantissimo fucile con canna svasata a trombone in cui si spara oltre un etto di polvere da mina ben pressata a martellate!). Il problema deriva dal fatto che nella legge non è ben chiara la nozione di arma a salve per cui oggetti chiaramente costruiti solo per fare un botto, vengono considerate però armi perché in teoria la loro canna potrebbe essere utilizzata per proiettare corpi solidi. Quindi l'autorità di PS richiede la denunzia di pistoni e di artiglierie ad avancarica e le considera armi da fuoco vere e proprie. Si ricade quindi nell'ipotesi precedente, se l'oggetto è destinato ad essere portato. Per gli spari vale la regola che essi devono avvenire a distanza di sicurezza dalla folla e con licenza dell'Autorità di PS.

Gentilmente concesso da www.earmi.it